Premessa:
– al termine della riunione svoltasi presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana nella giornata del 6 dicembre, presieduta dal Direttore dell’UNESU-CEI Don Maurizio Viviani e coordinata dal Prof. Avv. Venerando Marano, tutti i rappresentanti delle Associazioni/Federazioni, esprimendo una vibrata preoccupazione per le gravi conseguenze che comporta il decreto IMU per le nostre scuole paritarie no profit, hanno evidenziato, ancora una volta, la forte penalizzazione che si aggiunge alla mancata, continuamente rinviata e ridotta parità economica, con l’imposizione IMU. In sintesi, un forte e chiaro invito al Governo a non perseguire unicamente esigenze di cassa, ma a definire soluzioni coerenti con la legge 62/2000, ovvero la legge di riferimento della parità tra scuole statali e scuole paritarie non statali, che tutte assieme costituiscono l’unico sistema nazionale di istruzione. Diversamente il prossimo futuro vedrà quantomeno, purtroppo, una drastica riduzione delle nostre scuole paritarie.
Tenendo conto della normativa emanata ad oggi, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti aspetti.
ENTI COMMERCIALI 2012
Per gli enti commerciali no profit (associazioni, fondazioni, ecc.) non ci sono novità rispetto a quelle già ricordate con le precedenti circolari della Federazione: non essendo contemplati nell’ambito soggettivo di esenzione che prevede solamente gli enti non commerciali definiti come da art.73 comma 1 del Testo unico sui redditi, continuano ad essere soggetti imponibili IMU.
ENTI NON COMMERCIALI 2012
Per gli enti non commerciali l’esenzione è limitata ad alcune attività indicate già nel testo originario (d.lgs 504/1992), ma con l’entrata in vigore del D.L. 1/2012 si applica solo a condizione che tali attività siano svolte con modalità non commerciali. Nel DM del 19 novembre 2012, n. 200, viene precisato cosa si intenda per modalità non commerciali e nello specifico caso delle attività didattiche il decreto sancisce anche che il servizio “deve essere gratuito ovvero dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico tale da coprire solo in parte i costi del servizio ” tenendo anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso. Il concetto di “parte” è molto ambiguo: si spera che venga chiarito da prossima circolare ministeriale.
Le altre condizioni, come noto, sono:
a) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. (…)
b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste);
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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ENTI COMMERCIALI 2013
Non cambia nulla rispetto a quanto detto per il 2012 per la parte normativa, ad eccezione dell’individuazione del rapporto proporzionale per gli immobili ad uso promiscuo laddove sussiste.
ENTI NON COMMERCIALI 2013
Dal 1° gennaio 2013 vi sarà la possibilità di calcolare l’IMU con metodo proporzionale, in caso di fabbricati ad uso misto, per cui – ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 3 dell’art.91 bis del DL n.1/2012 all’individuazione degli immobili o porzioni di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali – l’individuazione del rapporto proporzionale va determinata secondo le disposizioni emanate nel Decreto n. 200 del 19 novembre 2012.
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Tutto ciò premesso, si ritiene di suggerire il seguente possibile percorso operativo in vista della scadenza del saldo dell’IMU previsto per il 17 dicembre 2012.
Le scuole che ritengono di essere nelle condizioni di sospendere il pagamento dell’IMU, considerando che qualora, a posteriori, venisse oggettivamente chiarito che l’imposta è in ogni caso dovuta, potranno valutare la possibilità del pagamento tardivo con sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso entro i dodici mesi successivi a ciascuna scadenza, salvo che la violazione non sia già stata contestata.
Le scuole che, al contrario sanno di dover pagare l’IMU per l’anno 2012 e non hanno versato l’acconto di giugno 2012 devono regolarizzare il mancato versamento con l’istituto del ravvedimento operoso, comunque dopo il trentunesimo giorno ed entro un anno dalla data della violazione. Il calcolo è dato dalla somma:
• imposta IMU omessa in tutto o in parte;
• interessi legali fissati al 2,5% da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare;
• la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’importo non versato.
L’importo va pagato compilando il modello F24, barrando la casella “RAVV” ed indicando nel campo “codice tributo” quanto segue:
-codice 3918 per la quota a favore del comune;
-codice 3919 per la quota a favore dell’erario.
Attenzione: ogni codice deve comprendere la somma dell’importo da versare, più la sanzione, più gli interessi. Naturalmente, con un modello F24 a parte ed usando gli stessi codici tributo, si dovrà altresì versare il saldo 2012 entro il 17/12/2012.
Va altresì ricordato che, con riferimento alle modalità previste dal Decreto n.200 per la possibile esenzione dell’IMU, più nello specifico con riferimento alla risoluzione MEF 3/12/2012, n.1/DF per gli enti regolati da statuto va compiuta la verifica che i tre requisiti citati per gli Enti non commerciali 2012 (lettere a, b, c) della presente circolare, siano esplicitati all’interno dei rispettivi statuti. Quanto alla definizione di enti non commerciali si rimanda all’art. 73 TUIR comma 1 lettera c e comma 4.
Si invitano, pertanto, le scuole interessate a verificare se tali requisiti siano già presenti: diversamente a provvedere alla modifica dello statuto (vedi art.3 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto n.200), ferma restando la compatibilità della modifica con la situazione specifica del singolo ente.
L’eventuale modifica, a norma dell’art.7 del Regolamento, va effettuata entro il 31 dicembre 2012.
Più nello specifico le scuole FISM eventualmente interessate sono:
• associazioni riconosciute e fondazioni (le ex IPAB, in particolare), le cui modifiche statutarie devono avvenire per atto pubblico (notaio). L’iter si perfeziona con l’approvazione della Regione competente in quanto le scuole sono enti iscritti nel Registro delle Persone giuridiche private, presente in tutte le Regioni;
• associazioni non riconosciute (artt. 36, 37 del C.C.) le cui modifiche statutarie possono essere effettuate con scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate o scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
E’ scontato che difficilmente sarà possibile, per le scuole che decidono di procedere alla modifica degli statuti, rispettare i tempi, specie per quelli che necessitano dell’approvazione della Regione. Pare innegabile, tuttavia, che potrebbe risultare utile disporre della pratica almeno avviata (quantomeno la delibera dell’organo competente, con la maggioranza prevista per la modifica statutaria).
E’ bene tenere conto che la modifica degli statuti, laddove necessaria, serve alla corretta qualificazione della scuola.
SCUOLE FISM DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Invece agli enti ecclesiastici (scuole dell’infanzia parrocchiali o di congregazione) viene richiesta la predisposizione di un regolamento nella forma della scrittura privata, registrata dall’Ufficio del Registro, che recepisca le clausole indicata nella Risoluzione del MEF 3/12/2012, n.1/DF.
Per gli enti ecclesiastici che gestiscono scuole paritarie FISM si sottolinea la necessità che si riferiscano preventivamente, in modo diretto, alle rispettive diocesi/congregazioni.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione, anche per questo aspetto, sul contenuto del MEF 3/12/2012, n.1/DF.